
BIOTEST SRL
Laboratorio Analisi Cliniche e biologioche
Direttore Sanitario Dott. Luciano Congiu
previste dal Sistema Sanitario Nazionale
I cittadini sono chiamati a partecipare alla spesa sanitaria attraverso il pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
Per i non esenti, il costo massimo a ricetta è di 46,15 euro. Non è invece prevista nessuna compartecipazione alla spesa per i farmaci che sono a carico del SSN.
Alcune persone possono per legge essere esonerate dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche. Le motivazioni dell'esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e si riferiscono ai soggetti esenti per reddito o età, per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie rare (limitatamente alle prestazioni/prescrizioni correlate a tali patologie), ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone detenute o internate.
In un'ottica di prevenzione, il servizio sanitario garantisce la gratuità di tutti gli screening organizzati a livello regionale o aziendale, ovvero gli esami finalizzati alla diagnosi precoce di tumori e patologie particolarmente diffuse. Rientrano in questa tipologia i tumori al seno, alla cervice uterina e del colon retto.
A tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, il SSN garantisce la gratuità di tutte le prestazioni e gli esami periodici che si rendono necessari durante l'arco della stessa gravidanza, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali.
(fonte Regione Autonoma della Sardegna 2016)
ESENZIONE PER REDDITO O PER ETÀ
L'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell'età è riservata a:
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bambini di età inferiore ai sei anni e a persone di età superiore ai 65 anni, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ai 36.151,98 euro. L'esenzione è personale, dunque non estendibile ad altri familiari;
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persone titolari di pensione sociale o di assegni sociali. L'esenzione si estende ai familiari a carico;
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titolari di pensione al minimo con più di 60 anni il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
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persone disoccupate in senso stretto iscritte a un Centro per l'impiego e alla ricerca di un'occupazione, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro nel caso di persona singola, incrementato fino a 11.362,05 euro quando il coniuge è a carico e di ulteriori 516,46 euro per ciascun familiare a carico. Anche in questo caso l'esenzione è estesa a tutti i familiari.
Ai fini dell'esenzione si intende:
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per reddito complessivo del nucleo familiare quello riferito al reddito dichiarato l’anno precedente.
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per nucleo familiare quello costituito dai coniugi non legalmente separati e dai familiari a carico ( persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia).
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per disoccupato colui che ha perduto una precedente occupazione come lavoratore dipendente ed è alla ricerca di una nuova occupazione.
Per ottenere l'esonero dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche, i soggetti aventi diritto devono chiedere al medico, al momento della prescrizione, di riportare la condizione di esenzione nella ricetta. Il medico prescrittore ricava il codice di esenzione corrispondente dall'elenco nazionale degli esenti per reddito, fornito dall'Agenzia delle Entrate attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Gli assistiti che non risultano inseriti nell'elenco nazionale degli esenti per reddito, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all'esenzione, dal 1° Aprile 2011 dovranno recarsi negli uffici distrettuali dell'Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito presentando un'autocertificazione che verrà verificata dalla ASL e dall'Agenzia delle Entrate.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
ESENZIONE PER SCREENIG E GRAVIDANZA
A tutela della salute delle donne e dei nascituri, il SSN garantisce la gratuità di prestazioni specialistiche e diagnostiche che si rendono necessarie per la gravidanza stessa.
Il Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998 elenca tutti gli accertamenti in esenzione dal ticket che si possono effettuare sia prima del concepimento che durante la gravidanza. Lo scopo principale di questi esami prima del concepimento è quello di individuare ed escludere i fattori di rischio genetico per il nascituro e di prevenire e affrontare l'insorgere di malattie e complicazioni. Durante la gravidanza sono invece previsti visite ostetrico-ginecologiche e appropriati accertamenti diagnostici.
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Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (pdf, 100 Kb).
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:
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le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
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alcune analisi, elencate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
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gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
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tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C (pdf, 100 Kb) al Decreto, prescritte dallo specialista;
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tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.